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Ortodossia
Italiana

“Croce
dei Santi Pietro e Paolo”
La
“Croce dei Santi Pietro e Paolo”,
massima Decorazione della Chiesa Ortodossa in Italia, viene
conferita, come da Statuto, a tutti coloro che si rendono e si
renderanno meritevoli nell’aiutare la Chiesa nelle sue opere
sociali ed umanitarie, nonché religiose.
I
candidati devono essere presentati, allegando anche un curriculum
vitae, da un sacerdote o da un altro membro della “Associazione dei Santi Pietro e Paolo,
tra gli Amici della Chiesa Ortodossa in Italia”.
Le
cerimonie di investitura si svolgono due volte l’anno:
il giorno 17 Gennaio, festa di Sant’Antonio Abate, ed il 29 Giugno, festa dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo.
Coloro
che desiderano far pervenire dei contributi per le attività dell’Associazione,
possono inviare il loro obolo contattando l’Associazione
al telefono 06 99336120 o
tramite l’e-mail della sede centrale.
Istituzione
della “Croce dei Santi Pietro e Paolo
Noi Antonio
per Grazia di Dio e della Santa Chiesa Ortodossa
Arcivescovo di Ravenna e Metropolita d’Italia
in virtù dei Poteri a Noi conferiti dai Sacri Canoni
e dalle Costituzioni della Chiesa Ortodossa in Italia
Vista la favorevole Delibera del Santo Sinodo
VOLENDO
diffondere sempre di più la missione della Chiesa Ortodossa ed incrementare le attività di assistenza spirituale e materiale a coloro che si trovano in particolare necessità, volendo concedere un riconoscimento a quanti sosterranno la Nostra Opera che sia come un diadema di fede ed un simbolo di carità,
ABBIAMO
DECRETATO COME DECRETIAMO
Art. 1.
È istituita la “Croce dei Santi Pietro e Paolo” quale decorazione
ufficiale della Chiesa Ortodossa in Italia.
Art. 2
La “Croce dei Santi Pietro e Paolo” ha carattere ecumenico e potrà essere concessa con decreto del Metropolita d’Italia a quanti si mostreranno amici e benefattori delle opere di carità e sociali della Chiesa Ortodossa in Italia.
Art. 3
La Croce potrà essere concessa, con decreto del Metropolita d’Italia, su proposta dei parroci, di altri fratelli Vescovi o di altri insigniti, senza alcuna distinzione di sesso, di religione, di nazionalità.
Essa deve essere considerata un riconoscimento per particolari benemerenze morali e spirituali.
Art. 4
La Croce sarà di metallo dorato, realizzata nelle dimensioni: cm
8x8.
Essa
consiste in una croce greca patentata in smalto bianco, contenete al centro, sul recto e sul verso,
una medaglia con l’effige dei Santi Pietro e Paolo.
Emergenti dallo smalto, sulla punta dei bracci verticali le lettere maiuscole dell’alfabeto greco
Χ in capo e Ν al piede; mentre nei bracci orizzontali a destra la lettera
Α, a sinistra la lettera Ω.
La Croce sarà sormontata da una corona patriarcale congiunta ad un anello snodabile
da quale penderà una catena in oro decorata con le medaglie dei
Santi Pietro e Paolo.
La miniatura sarà una stella d’oro, apposta sul nastrino della
stessa.
Art. 5
La Croce potrà essere indossata in tutte le cerimonie liturgiche e civili della Chiesa Ortodossa e nelle altre cerimonie, secondo le leggi dei rispettivi
Stati.
Il distintivo potrà essere indossato sempre come segno di amicizia e di distinzione concesso dalla Chiesa Ortodossa in Italia.
Art. 6
Il possesso della Croce impegna il beneficiato a seguire uno stile di vita consono alle leggi del proprio stato, all’etica della propria condizione ed alla morale naturale.
Art. 7
In caso di manifesta sopravvenuta indegnità, il Metropolita, potrà con proprio atto, ritirare la concessione della Croce e radiare l’insignito dall’elenco dei beneficiati, custodito
presso la Cancelleria.
Art. 8
Al fine di coadiuvare il Metropolita, è istituito un Ufficio di Cancelleria
con a capo un Cancelliere.
Egli dovrà agire sempre sotto la direzione del Metropolita e dovrà adoperarsi particolarmente per la diffusione degli scopi e delle opere della Chiesa Ortodossa in Italia.
Art. 9
Il Metropolita stabilirà annualmente l’importo dei diritti di Cancelleria, che dovranno essere versati a cura di chi riceverà la Croce, su un apposito conto di tesoreria, acceso dalla Metropolia presso una primaria banca italiana, per il sostegno della
Cancelleria e per le opere di assistenza e beneficenza.
L’avanzo di esercizio che annualmente risulterà dalla contabilità, detratte le opportune riserve per assicurare il funzionamento della
Cancelleria, sarà devoluto dal Metropolita ad assicurare la missione della Chiesa Ortodossa in Italia.
Art. 10
Le modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con successivi Decreti del Metropolita della Chiesa Ortodossa in Italia.
Dato in Aprilia, il giorno 15 del mese di Agosto dell’Anno del Signore 2006,
Festa della Dormizione della Madre di Dio.
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+ Antonio, Arcivescovo di
Ravenna e Metropolita d’Italia
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Nella
foto: particolare della “Croce dei Santi Pietro e Paolo”,
massima Decorazione della Chiesa Ortodossa in Italia.
“Associazione
dei Santi Pietro e Paolo”
Noi Antonio
per Grazia di Dio e della Santa Chiesa Ortodossa
Arcivescovo di Ravenna e Metropolita d’Italia
in virtù dei Poteri a Noi conferiti dai Sacri Canoni
e dalle Costituzioni della Chiesa Ortodossa in Italia
Vista la favorevole Delibera del Santo Sinodo
VOLENDO
diffondere la cultura dell’ortodossia in Italia e sostenere le opere spirituali e assistenziali della Nostra Chiesa,
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO
di favorire la costituzione della Associazione denominata
“Associazione dei Santi Pietro e Paolo,
tra gli Amici della Chiesa Ortodossa in Italia”
secondo le leggi dello Stato Italiano cui essa dovrà uniformarsi, ma con la sorveglianza morale dell’Autorità di questa Metropolia, che approvando gli Statuti facenti parte del presente Decreto e composti di
14 articoli, dovrà, di volta in volta, esprimere il proprio gradimento sulla elezione del Presidente pro tempore della Associazione stessa.
Decreto n°012/I/06
Dato in Aprilia, il giorno 15 del mese di Agosto dell’Anno del Signore 2006,
Festa della Dormizione della Madre di Dio
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Antonio, Arcivescovo di Ravenna e Metropolita d’Italia |
Statuto
dell’Associazione
ASSOCIAZIONE
DEI SANTI PIETRO E PAOLO
TRA GLI AMICI
DELLA CHIESA ORTODOSSA IN ITALIA
Art. 1
È costituita, promossa dalla Chiesa Ortodossa in Italia, la
“Associazione dei Santi Pietro e Paolo,
tra gli Amici della Chiesa Ortodossa in Italia”.
Essa è senza fini di lucro,
apartitica ed interconfessionale.
La sua sede è in Italia e potranno essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, altre sedi periferiche in Italia e all’estero.
Art. 2
Lo scopo dell’Associazione è quello di diffondere la cultura dell’Ortodossia e dei valori spirituali, morali ed umani da essa scaturenti.
Promuove il dialogo interreligioso, la cultura del consenso, della mediazione, della tolleranza, quali armi morali per vincere le guerre in atto sul pianeta e per prevenire l’insorgenza di conflitti di natura religiosa ed etnica.
La Associazione realizza i suoi scopi mediante l’organizzazione di conferenze, seminari, corsi di formazione, missioni di pace in vari Stati che ne richiedessero l’intervento; curerà, insieme ad altre Organizzazioni non Governative,
l’approfondimento di particolari tematiche che possano contribuire alla risoluzione dei conflitti, e compirà ogni altro atto che possa favorire la pace e il progresso umano, civile e morale dei popoli della Terra.
Promuoverà la raccolta e l’invio di aiuti umanitari per le popolazioni bisognose.
Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4
Patrimonio
Il Patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative che verranno annualmente versate dai soci secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Esso, inoltre, potrà essere costituito da lasciti, offerte, e dai residui delle attività proprie della Associazione, così come risultanti dai bilanci annuali.
Art. 5
I Soci
Successivamente alla costituzione, effettuata dai soci fondatori, potranno diventare soci della
Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi e le finalità, ne facciano domanda, senza alcuna distinzione di fede, razza, nazionalità.
La Qualità di socio si perde per dimissioni o recesso e per manifesta indegnità, in questo caso su delibera degli organi sociali.
Art. 6
Gli organi
Sono organi dell’Associazione:
a) Il Presidente
b) Il Consiglio Direttivo
c) L’Assemblea
d) Il Segretario
Art. 7
Il Presidente
Il Presidente dura in carica 5 anni, coordina l’attività dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; Spetta al Presidente la possibilità di intrattenere rapporti di conto corrente attivi e passivi con
Istituti di Credito convenzionati; ha la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, ed è responsabile degli atti compiuti e da lui sottoscritti.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. Dura in carica cinque anni. Per il primo anno è costituito dai
Soci Fondatori.
Qualora decada un membro, il Consiglio può reintegrarlo con altro socio. La seduta di Consiglio è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti su tutte le attività dell’Associazione, sui Preventivi di Spesa, sull’ammissione ed esclusione dei soci, sulla convocazione dell’Assemblea e su ogni altra decisione che l’Associazione è chiamata a prendere.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente che dovrà ricevere, prima dell’insediamento, il gradimento del Metropolita della Chiesa Ortodossa in Italia.
Elegge inoltre il Vice Presidente. Assume e licenzia il personale; delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni e sulla compravendita di mobili ed immobili.
Art. 9
L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci validamente ammessi. Si riunisce ordinariamente una volta all’anno o, in via straordinaria, su convocazione del Consiglio, anche su richiesta di un terzo dei soci.
Per la validità dell’Assemblea occorre la maggioranza dei soci in prima convocazione, e un numero non inferiore a quello del Consiglio Direttivo in seconda convocazione.
Spetta all’Assemblea:
– approvare e modificare lo statuto con la maggioranza dei due terzi dei soci;
– approvare le linee ed il programma dell’attività della Associazione;
– approvare il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio;
– eleggere il Consiglio Direttivo.
Art. 10
Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, anche tra soci non componenti il Consiglio Direttivo.
Il Segretario cura i problemi organizzativi, provvede a dare pratica attuazione ai deliberati del Consiglio, conservai libri sociali e redige i verbali degli organi collegiali.
Art. 11
Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese, che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 12
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli iscritti.
In tal caso l’Assemblea nominerà un liquidatore, fissandone i poteri e le attribuzioni. In caso di liquidazione tutto il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto alla Chiesa Ortodossa in Italia.
Art. 13
In caso di controversie che dovessero insorgere tra i soci della Associazione fra loro o fra loro e l’Associazione, le parti ricorreranno al lodo di un collegio amichevole compositore formato da tre membri, di cui uno ciascuno sarà nominato dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, sarà indicato dal Metropolita della Chiesa Ortodossa in Italia.
Art. 14
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile sulla
materia.

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